Cass. civile, sez. II del 2011 numero 26836 (14/12/2011)




Secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile con gli opportuni adattamenti anche in materia testamentaria, è possibile individuare quale sia l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa. Ne consegue che deve essere confermata la sentenza che ha interpretato la formula ”sarà sua cura provvedere alle necessità” nel senso che il testatore abbia voluto stabilire un legato di alimenti e non di mantenimento, essendo evidente che il concetto di “necessità” richiama quello di “bisogno”, e che la configurabilità del legato alimentare è appunto subordinata, per l’an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'art. 660 c.c. all’art. 438 c.c. con la conseguenza che, in tal caso, il legato ha ad oggetto quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario.

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