Cass. civile, sez. II del 2011 numero 24739 (23/11/2011)




In tema di contratto preliminare di compravendita, ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l’offerta del pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente soltanto nell’ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell’atto traslativo, mentre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessaria una offerta formale, essendo sufficiente la manifestazione dell’intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito, dovendosi osservare che l’offerta della prestazione può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all’adempimento della controprestazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2011 numero 24739 (23/11/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti