Cass. civile, sez. II del 2011 numero 24100 (17/11/2011)



È ammissibile la prova testimoniale, nella specie necessaria a provare il versamento della somma relativa ad un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, qualora la prova stessa non sia diretta alla dimostrazione della stessa conclusione del contratto, quanto, piuttosto, ad accertare il fatto storico costituito dalla dazione della somma in denaro che, si assumeva di aver effettuato.

In tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso.

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