Cass. civile, sez. II del 2011 numero 17430 (19/08/2011)




Nell’ambito dell’obbligazione di mezzi e non di risultato a carico del professionista, l’inadempimento non può essere desunto da un errore ma soltanto dalla violazione dell’obbligo di diligenza. Né vi è contraddizione tra l’affermazione dell’esistenza di un errore e l’affermazione di assenza di colpa anche lieve, dal momento che è possibile errare incolpevolmente. Ne consegue che deve essere escluso l’inadempimento del direttore dei lavori che risulta aver sbagliato il computo metrico di un opera laddove si è successivamente scoperto che le bolle di consegna del calcestruzzo erano false, ingenerando incertezza sulla quantità effettiva del materiale.

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