Cass. civile, sez. II del 2010 numero 15124 (22/06/2010)




La rinuncia al legato configura una vera e propria rinuncia abdicativa che determina la risoluzione dell’acquisto già avvenuto in favore del legatario, con effetto retroattivo al tempo dell’apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all’eredità prevista espressamente dall’art. 521 c.c. sia dall’equivalenza, ai fini dell’accrescimento, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato. Il legato, dunque, si acquista senza bisogno di accettazione e la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l’accettazione, ai sensi dell’art. 1350, n. 5, c.c. deve essere redatta espressamente per iscritto a pena di nullità.

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