Cass. civile, sez. II del 2009 numero 8941 (15/04/2009)


La condizione, apposta a una disposizione testamentaria, che sia volta a subordinare l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio è illecita, in quanto contraria alla libertà matrimoniale costituzionalmente garantita del medesimo attraverso gli artt. 2 e 29 Cost., e, ai sensi dell'art. 634 c.c., si considera non apposta, salvo risulti esser stata l'unica a determinare la volontà del defunto, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria cui accede.

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