Cass. civile, sez. II del 2008 numero 7857 (26/03/2008)


In tema di imposta di registro, nel sistema automatico di valutazione introdotto dall'art.52, comma IV, DPR n.131/1986 - esteso dall'art. 12 del DL n. 70/1988, ai trasferimenti di fabbricati sprovvisti di rendita, poiché dichiarati ma non ancora iscritti in catasto - ove nel contratto di compravendita sia stata inserita la richiesta di tassazione ai fini dell'imposta di registro sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, il notaio non può disinteressarsi dell'istanza richiesta dal citato articolo 12 per tale attribuzione ma, ove non voglia provvedervi direttamente, deve rendere edotte di ciò le parti, esponendosi in caso contrario a responsabilità professionale. Infatti il notaio, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico, deve compiere tutte quelle attività necessarie per assicurare il raggiungimento dello scopo pratico perseguito dalle parti, anche sotto il profilo del godimento del regime fiscale più favorevole.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2008 numero 7857 (26/03/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti