Cass. civile, sez. II del 2008 numero 2860 (07/02/2008)


Nei casi in cui la stipulazione di un contratto costituisce effetto diretto della consumazione di un reato, ravvisandosi una violazione di norme di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia dell'integrità patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina civilistica in tema di annullabilità dei contratti, l'atto deve essere dichiarato radicalmente nullo e non semplicemente annullabile, ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative.

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