Cass. civile, sez. II del 2008 numero 24813 (08/10/2008)


In relazione al regime giuridico delle fondazioni costituite per disposizione testamentaria non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa per accettare eredità o donazioni, anche in caso di acquisizioni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogatrice della predetta autorizzazione, essendo sufficiente che la procedura sia ancora in corso nella vigenza del nuovo regime giuridico (art. 13 L. n. 127/1997 che ha abrogato l'art. 17 c.c.) Inoltre, quando la fondazione sia costituita per testamento con contestuale disposizione patrimoniale, non sono scindibili l'istituzione dell'ente dall'attribuzione patrimoniale, sicché l'accettazione dell'eredità è valida ed efficace anche se non intervenuta con beneficio d'inventario, essendo comunque applicabili le norme a tutela dei legittimari e l'art. 512 c.c. relativo all'azione di separazione dei beni spettante ai creditori del de cuius. Infine, non e' da ravvisarsi violazione del divieto del patto successorio nella disposizione testamentaria di due soggetti (fratelli) diretta a costituire la stessa fondazione mediante nomina dell'ente come erede universale, in quanto la finalità degli atti è esclusivamente morale e filantropica e non diretta ad un vantaggio economico-patrimoniale reciproco.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2008 numero 24813 (08/10/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti