Cass. civile, sez. II del 2008 numero 12775 (20/05/2008)


Nell'ipotesi, disciplinata dall'art.1128, comma I, c.c., di perimento di un edificio in condominio per l'intero o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, il condominio si estingue per mancanza dell'oggetto, in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti comuni e le porzioni di proprietà esclusiva, e permane tra gli ex condomini soltanto una comunione pro indiviso sull'area di risulta, sicché il condominio si ripristina soltanto ove l'edificio venga ricostruito in maniera conforme a quello in precedenza esistente. In caso di ricostruzione difforme, poichè non può rinascere l'originario condominio, la nuova costruzione sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell'accessione e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari dell'area di risulta in proporzione delle rispettive quote.

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