Cass. civile, sez. II del 2006 numero 6531 (23/03/2006)


Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita, in favore dell'erede legittimo (o testamentario) possa qualificarsi donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. La corresponsione dell'indennità al beneficiario, pur derivando dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, infatti, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato, per cui non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell'articolo 809 del Cc e, quindi, assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. L'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato per effetto del contratto è costituito dal versamento dei premi assicurativi, da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2006 numero 6531 (23/03/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti