Cass. civile, sez. II del 2006 numero 18255 (28/08/2006)


La speciale normativa urbanistica che prescrive la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi (art. 41-sexies L. 1150/1942, aggiunto dall'art. 18 della L. 765/1967 , e modificato dall'art. 9 L. 122/1989, ed art. 26, IV comma, della L. 47/1985) pone un vincolo pubblicistico di destinazione, che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi ed il cui contenuto è, tuttavia, limitato all'imposizione che appositi spazi siano riservati a parcheggio nella nuove costruzioni in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato, e a stabilire un nesso pertinenziale tra tali spazi e l'intero edificio. È pertanto consentito il trasferimento dell'area di parcheggio globalmente e "pro indiviso" agli acquirenti dei vari appartamenti, in modo che costituisca una parte comune.

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