Cass. civile, sez. II del 2005 numero 18750 (26/09/2005)


Affinché possa ritenersi avvenuto l'acquisto di una servitù per usucapione con accessione del possesso è sempre necessario che l'acquirente il quale intenda unire il proprio possesso a quello del suo dante causa fornisca la prova di averlo acquistato, con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso (ancorché invalido o proveniente a non domino). Tale titolo, ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù non può essere costituito dal contratto di vendita del fondo preteso dominante che non contenga la specifica menzione della servitù che si pretende usucapita, in quanto l'accessione nel possesso opera nei soli limiti del titolo traslativo, così che il trasferimento del fondo (preteso) dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù nel solo caso in cui ne sia in corso il possesso ad usucapionem da parte del cedente.

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