Cass. civile, sez. II del 2004 numero 9203 (14/05/2004)


In tema di divisione ereditaria il concetto di comoda divisibilità di un immobile, cui fa riferimento l'articolo 720 del codice civile, postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomia e libero godimento e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva l'immobile e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmene al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso; la relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

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