Cass. civile, sez. II del 2004 numero 8143 (28/04/2004)


Il promissario venditore che abbia violato l'obbligo di mantenere il bene promesso in vendita libero da pesi ed oneri non può avvantaggiarsi di tale suo inadempimento, negando il trasferimento dell'immobile. Ne consegue che, qualora il promissario acquirente agisca per l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del Cc, il giudice, accolta la domanda, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'attore deve adempiere la propria obbligazione di pagare il residuo prezzo, può, per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi, subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promissario alienante, dell'ipoteca.

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