Cass. civile, sez. II del 2004 numero 3004 (17/02/2004)


Ai sensi e nel vigore dell'articolo 31 della legge urbanistica del 1942 nel testo fissato dall'articolo 10 della legge n. 765 del 1967) la vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica, di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipotesi solo allorché il frazionamento, di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. In difetto di tali presupposti la vendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma e la vendita stessa non è nulla per illiceità della relativa causa.

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