Cass. civile, sez. II del 2004 numero 21899 (19/11/2004)


In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ( che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretata nel senso che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato articolo 9 divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima disapplicata.

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