Cass. civile, sez. II del 2004 numero 11594 (22/06/2004)


Nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflativo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce, di per sé, danno risarcibile, ma può implicare, ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Cc, il riconoscimento in favore del creditore, del maggior danno che sia derivato dalla impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora, sempreché il creditore alleghi e dimostri che un pagamento tempestivo gli avrebbe consentito di evitare o ridurre gli effetti depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro.Qualora, comunque, in relazione alla domanda del maggiore danno di cui all'articolo 1224, comma 2, del Cc, venga riconosciuta la rivalutazione monetaria del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali ed è idonea, quale espressione del totale ristoro del pregiudizio patito, a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore. Deriva, da quanto precede, pertanto, che nei debiti di valuta non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito, in quanto divenuto liquido ed esigibile produce interessi corrispettivi ai sensi dell' articolo 1282 del codice civile. In tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui il credito produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c..

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