Cass. civile, sez. II del 2003 numero 8425 (27/05/2003)


Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall' art. 1669 del Cc a pena di decadenza dell' azione di responsabilità contro l' appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall' imperfetta esecuzione dell' opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.

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