Cass. civile, sez. II del 2003 numero 642 (17/01/2003)


In caso di condominio, il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva, di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile solo a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 del Cc. Deriva, da quanto precede, pertanto, che il condominio risponde, quale custode ai sensi dell'art.2051 del Cc, dei danni derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione di detto lastrico.

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