Cass. civile, sez. II del 2003 numero 16186 (28/10/2003)


Ancorchè la norma che stabilisce che la sottoscrizione del testamento olografo deve essere posta alla fine delle disposizioni non debba essere interpretata in modo gretto e materiale, prescindendo da quelle che possono essere le particolari necessità ed esigenze del caso, per cui la firma a margine dell' atto può adempiere la funzione della sottoscrizione quando la pagina successiva non presenti in calce alle disposizioni lo spazio necessario per apporvela, correttamente il giudice del merito ritiene la nullità del testamento qualora lo stesso accerti che nonostante la firma apposta a margine dell' ultima pagina si estende verticalmente per l' intero spazio della scrittura contenente la parte finale delle disposizioni testamentarie, raggiungendo l' ultimo rigo ed è seguita dalla data, coincidente con quella apposta in calce alle disposizioni stesse, esiste in realtà, in detta ultima pagina, spazio più che sufficiente per apporvi la sottoscrizione, atteso che il testo scritto occupa solo la parte del foglio, lasciando libere ben 17 righe prive di qualsiasi interlineatura, e che fa difetto alcun tratto di penna che unisca la data, apposta all' ultimo rigo dello scritto , con la sottoscrizione a margine della pagina.

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