Cass. civile, sez. II del 2002 numero 16959 (29/11/2002)


Nel contrasto tra il contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto definitivo è a quest'ultimo che occorre aver riguardo come esclusiva fonte regolatrice del rapporto costituitosi tra le parti.Quando, peraltro, si controverta intorno ai limiti dell'oggetto del contratto definitivo e una delle parti sostenga che l'indicazione in esso di un determinato bene sia frutto di un mero erreore materiale, non si pone un problema di rapporto tra contratto preliminare e definitivo, bensì un problema di errata interpretazione della volontà delle parti, da condursi alla stregua dei criteri interpretativi prescritti dagli articoli 1362 e seguenti del Cc, e, in primo luogo, dei criteri logico e letterale indicati dall'articolo 1362 del codice civile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2002 numero 16959 (29/11/2002)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti