Cass. civile, sez. II del 2002 numero 15053 (25/10/2002)


Nel preliminare di vendita immobiliare, pur potendo la indicazione della res oggetto della futura alienazione essere incompleta e carente, circa gli elementi individuativi del bene, deve risultare certo che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o, quantomeno, determinabile. Con l'avvertenza, altresì, che l'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificatamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti nello stesso atto scritto e che l'accertamento al riguardo è riservato al giudice del merito e soggetto al sindacato di cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.

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