Cass. civile, sez. II del 2002 numero 13921 (25/09/2002)


Qualora il coerede eserciti sul bene facente parte della comunione un possesso separato, utilizzandolo e amministrando in forza del consenso degli altri coeredi, quale mera realizzazione del godimento della propria quota ereditaria, salvo conguaglio in sede di divisione, esercitando poteri inerenti alla qualità di comproprietario, tale comportamento è, di per sé solo, inidoneo a escludere i concorrenti poteri spettanti agli altri coeredi e a sostituire al compossesso di costoro un suo possesso esclusivo; ove detto coerede intenda invocare l'usucapione ha l'onere di provare d'aver quanto meno tenuto un contegno atto a dimostrare inequivocabilmente l'intervenuto mutamento dell'animus possidendi, con palese manfestazione del volere, diretta tanto a escludere qualsiasi possibilità per gli altri coeredi d'instaurare un analogo rapporto con il bene stesso, quanto a esercitare il diritto in via esclusiva. A tal fine non possono essere considerati inidonei nè il disbrigo delle pratiche inerenti la successione, quali la redazione e la presentazione della denuncia, il pagamento delle imposte, il ricorso alla commissione tributaria, che rappresentano meri atti di natura fiscale a efficacia conservativa, nè l'amministazione e manutenzione del bene, tutte attività per le quali sussiste una presunzione iuris tantum che l'agente le abbia poste in essere nella qualità di coerede e ne abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi; nè rileva che egli abbia agito per il recupero di dette spese, in quanto, permanendo la comunione, può del pari presumersi, sino a prova contraria, che siasi riservato di far valere il relativo credito a conguaglio in sede di divisione; nè, ancora, rilevano variazini catastali che egli abbia ottenute, ove non provi d'averle portate a conoscenza degli altri compossessori e che questi l'abbiano conseguita senza reazione.

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