Cass. civile, sez. II del 2001 numero 489 (15/01/2001)


Ai sensi dell'art. 1492 cod. civ, comma terzo, l'alienazione o la trasformazione della cosa viziata, di per sé, non è sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta perché la regola dettata dalla predetta norma, che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e di trasformazione della cosa, deve esser ricondotta non all'impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio.

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