Cass. civile, sez. II del 2001 numero 12431 (12/10/2001)


In tema di responsabilità per fatto illecito extracontrattuale i principi che regolano il rapporto di causalità coincidono con quelli desumibili dagli art. 40 e 41 c.p., essendo comune alla disciplina civilistica ed a quella penalistica la ricerca della determinazione dell'esistenza del nesso eziologico tra l'azione o l'omissione e l'evento. (Nella specie, la Cassazione ha affermato che in un'ipotesi di illecito aquiliano il giudice deve compiere la verifica sul duplice livello della causalità materiale e della causalità giuridica).In tema di condotta dannosa, il principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni, di esso rispondono gli autori di ciascuna delle azioni stesse, dovendosi riconoscere ad ognuna di esse uguale efficacia causativa, senza possibilità di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta, trova il suo necessario temperamento nell'altro principio della causalità efficiente o causalità giuridica, desumibile dal comma 2 dell'art. 41 c.p., in base al quale se un evento è riferibile a più azioni colpose, ma tra esse una sola, per la sua efficacia causale, risulta tale da rendere giuridicamente irrilevante le altre cause preesistenti, dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'azione sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. (Nella specie, la S.C., nel confermare l'impugnata decisione, ha ribadito che il proprietario del fondo superiore, il quale abbia effettuato un'imponente attività edificatoria e la costruzione di una strada sulla fascia più prossima all'intercapedine costruita precedentemente dal proprietario del fondo inferiore, non può pretendere il rifacimento del muro crollato o l'equivalente risarcimento del danno in conseguenza del crollo, dovendosi ritenere la sua attività causa efficiente dell'evento, nè è onere del proprietario che costruisce il muro tenere conto di eventi futuri collegabili alle iniziative del proprietario del fondo superiore).

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