Cass. civile, sez. II del 2000 numero 2487 (04/03/2000)


La costruzione di un edificio da parte dei soci di una società in nome collettivo su di un terreno di proprietà di quest'ultima comporta, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., l'acquisizione della proprietà dell'intero edificio da parte dell'ente (sia stato l'immobile costruito con denaro della società, ovvero dei soci, ipotesi, quest'ultima, legittimamente inquadrabile nell'istituto del conferimento sociale), che lo acquisisce al suo patrimonio, destinandolo al perseguimento degli scopi sociali ed alla garanzia dei propri debiti. Tale destinazione esclude, pertanto, che i singoli soci possano utilizzare il bene per fini personali, se non previo consenso di tutti i soci, ex artt. 2256,2293 cod. civ., nel qual caso il socio, utilizzando il bene, non ne consegue il possesso, bensì la semplice detenzione, così che la (eventuale) trasformazione del titolo d'uso - da detenzione in possesso - potrà avvenire, in favore del socio, solo per effetto di un atto di interversione, senza che si possa, peraltro, legittimamente configurare in tali termini il semplice godimento del bene che si protragga per effetto del già prestato consenso degli altri soci.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2000 numero 2487 (04/03/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti