Cass. civile, sez. II del 2000 numero 125 (08/01/2000)


Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita, posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza (nella specie in forza di procura generale) a favore della propria moglie, è da considerarsi "terzo", con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli articoli 1417 cod. civ., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 cod. civ., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e la (di lui moglie) pretesa simulata acquirente.

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