Cass. civile, sez. II del 2000 numero 1248 (04/02/2000)


La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, ed il conseguente trasferimento "ex lege" del predetto diritto all'acquirente, comportano il diritto dell'alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.Colui che aliena gli appartamenti di un immobile eludendo il vincolo di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 ( aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967 ), viola una norma edilizia ed, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., secondo comma, cod. civ., è tenuto perciò al risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti che sono stati privati del diritto di godimento dell'area di parcheggio loro attribuito da una norma pubblicistica incidente sul regime della proprietà privata. L'importo di tale risarcimento dovrà essere determinato con decorrenza dalla data del perfezionamento dei singoli contratti di compravendita. Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della legge n. 765 del 1967, il diritto del costruttore - venditore ad esigere il maggior compenso per il diritto di uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda dell'avente diritto alla esecuzione della prestazione di cui si tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore.

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