Cass. civile, sez. II del 1999 numero 9674 (11/09/1999)


L’articolo 23 del cod.proc.civ., che prevede per le cause fra condomini il foro speciale esclusivo del luogo in cui si trovano i beni o la maggior parte di essi, si riferisce non soltanto alle liti tra condomini per i rapporti giuridici attinenti alla proprietà e all’uso delle cose comuni, bensì anche a tutte le liti che possono insorgere nell’ambito condominiale, comprese quelli fra il condominio e il singolo condomino relative al pagamento della quota di contributi da parte di quest’ultimo, considerato che il condominio, a differenza della società, non è un soggetto dotato di personalità giuridica sia pure attenuata o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte, ma si configura come gestione collegiale di interessi individuali facente capo a questi ultimi, sicchè il suo amministratore non può concsiderarsi investito di un potere di rappresentanza volontaria dei partecipanti. Pertanto il foro previsto dall’articolo 23 del cod.proc.civ. è un foro speciale esclusivo che esclude la competenza territoriale del foro generale del convenuto, di cui agli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile.

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