Cass. civile, sez. II del 1999 numero 5920 (15/06/1999)


L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che costituendo un prius autonomo facente parte del petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, sicchè la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto- cioè l'attore erede testamentario del de cuius, il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento - evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio- sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, così come richiede l'articolo 395, n.3, del codice di procedura civile.

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