Cass. civile, sez. II del 1999 numero 4703 (12/05/1999)


Il negozio con il quale il coerede, che abbia alienato la propria quota ereditaria ed il terzo acquirente della quota dichiarino la nullità o l' originaria inefficacia del negozio tra loro intervenuto, può essere idoneo a reintegrare "ex tunc" e con effetti reali detto coerede nella comunione ereditaria e, quindi, a determinare il sopravvenuto difetto della condizione dell' azione di riscatto di quella quota, che sia stata in precedenza esperita da altro coerede a norma dell' art. 732, solo quando risulti che il negozio medesimo abbia portata ricognitiva di una causa di nullità od originaria inefficacia dell' indicato contratto traslativo stabilito tassativamente dalla legge, in quanto, in caso contrario, essa opera esclusivamente tra le parti contraenti e non è opponibile a soggetti diversi, quale il coerede che agisca in retratto successorio.L' utile esercizio del retratto successorio, comportando la surrogazione legale del retrattante nella stessa posizione del retrattato e con efficacia "ex tunc", vale a dire dalla data della conclusione del contratto, in modo che il primo sia considerato diretto acquirente rispetto al coerede alienante, fa si che tutte le eventuali successive alienazioni della stessa quota perdono "ipso iure" la loro efficacia, indipendentemente dalla trascrizione del primo atto dispositivo della quota o dalla priorità dell' eventuale trascrizione dei successivi atti di trasferimento.

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