Cass. civile, sez. II del 1999 numero 4266 (28/04/1999)


Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell' appartamento sito all' ultimo piano solo quando assolva la esclusiva funzione di isolare e proteggere l' appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall' umidità, mediante la creazione di una camera d' aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali da consentirne l' utilizzazione come vano autonomo, nel qual caso deve presumersi di proprietà condominiale se esso risulti in concreto, sia pure in via solo potenziale, oggettivamente destinato all' uso comune o all' esercizio di un servizio di interesse comune.

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