Cass. civile, sez. II del 1999 numero 3221 (02/04/1999)


Lo scioglimento di una società non ne produce l'estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi.(Fattispecie relativa ad una società in accomandita semplice). In materia di appalto, poiché l'art. 1669 cod. civ. attribuisce espressamente al committente l'azione di responsabilità per i difetti di cose immobili, ivi prevista, la legittimazione di tale soggetto non può essere esclusa per il fatto che, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità in argomento, l'azione stessa può essere esperita anche dall'attuale proprietario che non abbia avuto alcun rapporto con l'appaltatore. Si tratta, infatti, di due legittimazioni che, in astratto, sono concorrenti sicché solo in concreto l'una o l'altra può essere esclusa, in considerazione del particolare atteggiarsi dell'interesse alla causa.

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