Cass. civile, sez. II del 1999 numero 2833 (25/03/1999)


In tema di condominio di edifici la regola posta dall' art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale è applicabile per analogia, ricorrendo identica "ratio", alle spese relative alla ricostruzione (e manutenzione) dell' ascensore già esistente. La disciplina legislativa in "subiecta materia" (artt. 1123 - 1125 cod. civ.) è, peraltro, suscettibile di deroga con patto negoziale intervenuto tra i condomini.

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