Cass. civile, sez. II del 1998 numero 8733 (03/09/1998)


In tema di risoluzione contrattuale, la rinuncia al termine essenziale operata anche successivamente alla sua scadenza (o alla scadenza dello "spatium deliberandi" di tre giorni previsto dall'art. 1457 cod. civ.) ben può assumere forma implicita e risultare da atti univoci, indicativi della circostanza che il creditore, accettando l'adempimento tardivo del debitore, abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo (nella specie, il promittente venditore di un immobile, convenuto in giudizio per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, aveva dichiarato la propria non opposizione al trasferimento nonostante la scadenza del termine essenziale contrattualmente convenuto. Il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., ha ritenuto che tale dichiarazione, pur non contenendo una espressa manifestazione della volontà di rinunciare agli effetti della già verificata risoluzione, dovesse pur sempre intendersi come rinuncia tacita ad avvalersi del termine essenziale, stante l'assoluta incompatibilità logica tra la dichiarazione stessa e la volontà di far accertare giudizialmente l'avvenuta risoluzione).

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