Cass. civile, sez. II del 1998 numero 6814 (13/07/1998)


Il recesso del committente dal contratto di appalto senza richiesta di risarcimento del danno, e rimborsando l' appaltatore delle spese affrontate, compensandolo per i lavori eseguiti e risarcendolo per i danni subiti, può esser esercitato in qualsiasi momento ed esser giustificato anche dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto riconducibile ad inadempimento dell' appaltatore, ma senza necessità di accertare, a differenza della risoluzione chiesta ai sensi dell' art. 1453 cod. civ., l' importanza e la gravità di esso, dovendosi invece esaminare soltanto se l' atto o la condotta del committente sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

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