Cass. civile, sez. II del 1998 numero 6812 (13/07/1998)


L' ingegnere, architetto o geometra, nell' espletamento dell' attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un' obbligazione di risultato, o di mezzi, è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l' irrealizzabilità dell' opera per erroneità o inadeguatezza - anche per colpa lieve, in mancanza di problemi tecnici di particolare difficoltà - del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell' incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso.

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