Cass. civile, sez. II del 1998 numero 5868 (12/06/1998)


La sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento di un corso di acqua consegue, automaticamente (nella disciplina di cui all' art. 946 cod. civ. anteriore alla modifica di cui alla legge n. 37 del 1994), all' evento naturale dell' abbandono dell' alveo, indipendentemente da atti, formali o taciti, della P.A., venendo a cessare, in conseguenza del detto evento naturale, quella originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la demanialità cosiddetto "necessaria" della "res". Ne consegue la legittimità dell' acquisto della proprietà del terreno a titolo originario, per accessione, da parte del proprietario del fondo rivierasco, e la possibilità dell' acquisto della proprietà del terreno medesimo, per usucapione, da parte di terzi in danno del detto proprietario.

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