Cass. civile, sez. II del 1998 numero 4518 (05/05/1998)


La residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo la citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, è onere dell' interessato.

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