Cass. civile, sez. II del 1998 numero 2262 (02/03/1998)


Quando nel giudizio possessorio sia stata fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito solo "ad colorandum possessionem", cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, ma non per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto.

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