Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8328 (01/09/1997)


Per osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 cod. civ.), è sufficiente che il proponente conosca l' accettazione dell' altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 cod. civ.), del documento che la contiene, circostanza che può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 cod. CIV.).

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