Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8246 (29/08/1997)


Il principio secondo cui il rigore dell' onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l' originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell' attore (bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto), non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perché essendo quest' ultima un titolo d' acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero, avendo riconosciuta l' originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca essersi l' usucapione verificata solo successivamente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8246 (29/08/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti