Cass. civile, sez. II del 1997 numero 7226 (06/08/1997)


In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali (art. 1136, comma quarto cod. civ.), la esistenza di un conflitto di interessi, reale o virtuale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto ed il condominio stesso importa la esclusione, dal preventivo calcolo complessivo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata, in tema di società per azioni, dall' art. 2373 cod. civ. (che inibisce l' esercizio del diritto di voto al socio in conflitto di interessi con la società), risultando, in entrambe le fattispecie, indubitabile la ricorrenza di una "eadem ratio", costituita dalla esigenza di attribuire carattere di priorità all' interesse collettivo rispetto a quello individuale assicurando la formazione di una volontà maggioritaria non condizionata, in radice, dall' incidenza di una singola posizione necessariamente disomogenea.

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