Cass. civile, sez. II del 1997 numero 5333 (13/06/1997)


Poiché l'art. 1138, ultimo comma, cod. civ., dispone che "Le norme del regolamento" - senza distinguere se contrattuale o maggioritario - "...IN nessun caso possono derogare.." all'art. 1136 cod. civ., - a norma del quale (sesto comma) "tutti i condomini" devono esser invitati alla riunione per deliberare - è nulla la delibera adottata in un cosiddetto supercondominio, pur se in conformità al regolamento, dagli amministratori dei singoli condomini, sia per la normale inderogabilità delle norme che tutelano le minoranze negli organi collegiali, sia perché la volontà maggioritaria in tal modo espressa può non corrispondere a quella dei condomini.

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