Cass. civile, sez. II del 1997 numero 4088 (10/05/1997)


Quando una societa' per azioni in base ad un rapporto nascente da convenzione con l'acquirente delle proprie azioni, autonomo dal (seppur collegato al) rapporto sociale cui da vita tale acquisto, attribuisce al socio, verso un corrispettivo periodico e per un periodo di lunga durata coincidente con quella della societa', il diritto personale di godimento dell'immobile e dei servizi comuni per una determinata frazione spazio - temporale (cosiddetta multiproprieta' azionaria) tale attribuzione traendo vita non dallo status sociale ma dalla separata convenzione fra la societa' e il socio non incontra il divieto posto dall'art. 2256 cod. civ. che impedisce al socio di servirsi del patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa', riferendosi il detto divieto all'ipotesi in cui l'utilizzazione di tali cose non trovi titolo diverso dallo status sociale. Ne', qualora con la concessione del suddetto diritto di godimento la societa' non esaurisca i propri fini sociali, per essere gli stessi comprensivi anche dell'esercizio di imprese (generalmente, turistico alberghiere o di analoga natura, come nella specie) per la produzione di utili da ripartire fra i soci, puo' ritenersi insussistente lo scopo di lucro richiesto dell'art. 2247 cod civ. Inoltre non comporta rimessione del contenuto della prestazione all'arbitrio di una delle parti contraenti, la previsione contrattuale che (come nella specie) affida la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento dell'unita' immobiliare al Consiglio di amministrazione della societa', trattandosi di deliberazione soggetta al controllo dell'assemblea dei soci, (che sono anche le controparti della suddetta convenzione), cui spetta di evidenziare eventuali errori nella ripartizione degli utili e degli oneri e di chiederne la correzione. Infine, pur essendo essenziale, per la configurabilita' di un diritto personale di godimento, la limitazione dello stesso nel tempo, la sussistenza del requisito non puo' in tale ipotesi essere valutata alla stregua dell'art. 1573 cod. civ., inapplicabile nella indicata fattispecie, e deve considerarsi positivamente verificata quando la durata di tale diritto sia fatta coincidere nella convenzione attributiva dello stesso, con quella della societa'. (Art. 1349 cod. civ.)

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