Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1 (02/01/1997)


Poichè il fondamento della collazione sta nella presunta volontà del testatore, questi, come può dispensare l'erede dall'eseguirla, così può estenderla oltre i casi previsti dalla legge, imponendola anche per quelle liberalità e spese che ai sensi dell'art. 742 c.c. non sarebbero normalmente soggette. La norma di cui l'art. 742 C.c. non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà del testatore al quale deve riconoscersi la facoltà di imporre la collazione anche per quelle erogazioni che normalmente ne sono esenti, alla stregua di uno strumento per incidere sulla misura dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'erede, onde essa incontra soltanto il limite che l'ordinamento a tutela dei diritti dei congiunti più stretti, pone con gli artt. 536 e ss. C.c. alla libertà del de cuis di disporre dei propri beni dopo la sua morte.

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