Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1511 (19/02/1997)


La nullità di una delibera condominiale è disciplinata dall' art. 1421 cod. civ., a norma del quale chiunque vi ha interesse può farla valere e quindi anche il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera, salvo che con tale voto egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione.

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