Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1375 (14/02/1997)


La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270, nella parte in cui non prevede che i valori di riferimento da essi prescelti per la determinazione dei canoni enfiteutici siano periodicamente aggiornati mediante l' applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza all' effettiva realtà economica (cfr. Corte cost. n. 406 del 1988), non ha comportato il venir meno dell' efficacia della relativa disposizione e la reviviscenza dell' art. 971 ultimo comma cod. civ., in quanto (come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 1996, con specifico riferimento alla questione interpretativa in esame), la dichiarazione di illegittimità costituzionale di un' omissione legislativa fornisce essa stessa un principio a cui il giudice è abilitato a fare riferimento per porre nel frattempo rimedio all' omissione in via di individuazione della regola del caso concreto. Con riferimento a domande giudiziali di affrancazione di un fondi enfiteutici proposte prima dell' abrogazione della legge 20 ottobre 1954 n. 10, disposta dall' art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 con effetto dal 1 gennaio 1973, l' aggiornamento previsto dalla pronuncia della Corte costituzionale può essere compiuto in conformità alla disciplina di tale legge, che prevedeva (per fini relativi all' imposta di successione) l' aggiornamento annuale delle tabelle che, predisposte originariamente per la determinazione dei valori dei fondi rustici rilevanti per l' imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, erano richiamate ai fini della determinazione della indennità di espropriazione spettante ai sensi delle leggi di riforma agraria, indennità a sua volta richiamata dall' art. 1 della legge n. 270 del 1974 quale elemento per a determinazione della misura minima del canone nei rapporti di enfiteusi (se costituiti successivamente al 28 ottobre 1941). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione a domanda di affrancazione proposta nel novembre del 1972, aveva determinato il capitale d' affranco sulla base di canone determinato mediante le citate tabelle, aggiornate per l' ultima volta dalla Commissione censuaria centrale per l' anno 1972).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1375 (14/02/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti