Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1284 (12/02/1997)


Il committente può eccezionalmente essere corresponsabile, in via diretta, con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia dell'appaltatore stesso, ingerendosi nella realizzazione dell'opera o del servizio, ovvero, in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto; invece può esserne responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive, riducendo l'imprenditore - appaltatore al rango di nudus minister.Il committente non è né obbligato a sorvegliare l' esecuzione del contratto d' appalto - che normalmente avviene con piena autonomia dell' imprenditore - né tanto meno a cooperare con questi nella realizzazione di esso; conseguentemente la corresponsabilità del committente non può fondarsi sull' omessa vigilanza, nel suo interesse, sull' appaltatore, nel caso di danni derivati a terzi.

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